Art. 7
Quantità impiegabile
In vigore dal 13 gen 2006
1. La quantità impiegabile negli impianti, di cui all', comma 2, è individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto può sottoporre ad attività di recupero in un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-7