Art. 3

Requisiti soggettivi

In vigore dal 13 gen 2006
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità: a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-3

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Requisiti soggettivi (Art. 3 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.) — Testo vigente | Portale Normativo