Art. 2
Principi generali
In vigore dal 13 gen 2006
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all' ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all' operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di:
a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
b) tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;
c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
3. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attività.
4. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-2