Art. 4
Comunicazione di inizio attività
In vigore dal 13 gen 2006
1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti di cui all', negli impianti di cui all', comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorità marittima o dall'Autorità portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;
b) le tipologie, le caratteristiche e la quantità annua dei rifiuti che, nel rispetto della potenzialità dell'impianto, si intendono recuperare;
c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero.
2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-4