Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 13 gen 2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l', commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell', in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
Adotta:
il seguente regolamento
.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all', il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-1