Art. 8

Adempimenti amministrativi

In vigore dal 13 gen 2006
1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti individuati all' sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalità indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attività di recupero stessa. 2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attività disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale. 3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorità portuale o marittima.
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