Art. 9

Disposizioni finali

In vigore dal 13 gen 2006
1. Ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorità marittima o dell'Autorità portuale. 2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, è così modificato: a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attività di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, è soppresso; b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse; c) nell'allegato 1, suballegato 1, è aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento; d) nella tabella di cui all'allegato 2 è aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento. 3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all' del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attività. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-9

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