Art. 5
Individuazione dei rifiuti
In vigore dal 13 gen 2006
1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, è necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformità del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-11-17;269#art-5