Art. 9

Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto

In vigore dal 20 feb 2024
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto i 16 anni di età; b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all', comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria. 1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.

Note all'articolo

  • Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo