Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 feb 2024
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l', comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;
Visto l' della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all', comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-1