Art. 10
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
In vigore dal 20 feb 2024
1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento dell'addestramento di cui alla lettera c), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-10