Art. 4
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
In vigore dal 20 feb 2024
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di età;
b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all', comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-4