Art. 8
Sezione coperta - Specializzazione vela
In vigore dal 20 feb 2024
1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.
2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5. La specializzazione è annotata sul certificato.
5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-8