Art. 13
Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto
In vigore dal 20 feb 2024
1. I certificati di competenza di cui all' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all' del presente regolamento:
a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto;
c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto;
d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto;
e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto;
f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-13