Art. 12
Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto
In vigore dal 20 feb 2024
1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
b-bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-12