Art. 11
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
In vigore dal 20 feb 2024
1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 12 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-11