Art. 12 bis
Funzioni equivalenti
In vigore dal 20 feb 2024
1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:
a) pilota del porto;
b) ormeggiatore;
c) ispettore di organismi di classifica;
d) impiego presso cantieri navali per l'effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.
Note all'articolo
- Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-12-bis