Art. 3

Matricole e documenti di lavoro

In vigore dal 20 feb 2024
1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione. 2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Note all'articolo

  • Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-05-10;121#art-3

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