Titolo IVCapo I

Art. 62

Possesso dei requisiti

In vigore dal 27 lug 2005
1. Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all' - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Possesso dei requisiti (Art. 62 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo