Titolo IV›Capo I
Art. 64
Nomina ad allievo agente
In vigore dal 27 lug 2005
1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti è nominato allievo agente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
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