Capo II

Art. 67

Nomina ad allievo operatore tecnico

In vigore dal 27 lug 2005
1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti è nominato allievo operatore tecnico con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2005 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 157
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-67

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Nomina ad allievo operatore tecnico (Art. 67 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo