Capo II
Art. 67
Nomina ad allievo operatore tecnico
In vigore dal 27 lug 2005
1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti è nominato allievo operatore tecnico con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 157
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-67