Capo II

Art. 65

Possesso dei requisiti

In vigore dal 27 lug 2005
1. Possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.
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