Capo II
Art. 66
Domande di assunzione
In vigore dal 27 lug 2005
1. Le domande di assunzione redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.
2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) titolo di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
i) precisazione dei requisiti che danno titolo all'assunzione obbligatoria;
l) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'.
3. Il possesso dei requisiti richiesti è comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.
5. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
6. È comunque riservata all'Amministrazione la facoltà di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.
7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali. Provvede, altresì, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici secondo le modalità indicate all'.
8. La mancanza di uno o più requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'Amministrazione è causa ostativa alla nomina ad allievo operatore tecnico e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-66