Titolo IIICapo I

Art. 60

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

In vigore dal 27 lug 2005
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa. 3. Per i concorsi riservati al personale della Polizia di Stato qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre il giorno della convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.
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Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove (Art. 60 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo