Capo II
Art. 61
Disposizioni finali e di rinvio
In vigore dal 27 lug 2005
1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell' della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
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