Titolo ICapo I

Art. 6

Prova preselettiva

In vigore dal 27 lug 2005
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unità, può essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta. L'Amministrazione fornisce, anche mediante supporti informatici o audiovisivi, il test selettivo articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie oggetto delle prove d'esame. 2. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato la prova di cui al comma 1, fermo restando il numero di cinquemila domande complessive oltre il quale l'Amministrazione può effettuare la prova medesima, sarà effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso. 3. La prova il cui superamento costituisce requisito essenziale di partecipazione ai concorsi può essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione. Essa può essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati. 4. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate. 5. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere la successiva prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota. Al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, è ammesso a sostenere la successiva prova scritta, per ciascuno dei profili professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonché, in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-6

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Prova preselettiva (Art. 6 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo