Titolo I›Capo I
Art. 4
Riserve di posti e preferenze
In vigore dal 27 lug 2005
1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attuerà in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio.
Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.
8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
9. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
Storico versioni
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