Titolo I›Capo I
Art. 2
Bando di concorso
In vigore dal 27 lug 2005
1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso, la ripartizione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti nei ruoli tecnici, ed eventualmente la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) il diario della prova scritta d'esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. È facoltà dell'Amministrazione pubblicare nella Gazzetta Ufficiale anche il diario della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;
i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
l) i titoli di preferenza di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
m) le prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori;
n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Storico versioni
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