Art. 7
Revoche e controlli
In vigore dal 25 nov 2004
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.
2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all', comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.
3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.
4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.
5. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai Comuni, di cui al comma 1 dell', dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:
a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;
b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-7