Art. 1
Programma di intervento
In vigore dal 25 nov 2004
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 225 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in aree di degrado urbano;
Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
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Programma di intervento
1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.
2. I programmi di intervento evidenziano:
a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;
c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.
3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-1