Art. 4

Agevolazioni alle piccole imprese

In vigore dal 25 nov 2004
1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, così come definito dalla commissione dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro su un periodo di tre anni. 2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che è il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione è nei limiti del: a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già dell'obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea; b) 50% per le restanti zone. Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalità e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). 3. Le amministrazioni comunali, possono altresì concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalità, quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonché sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell', comma 1, lettera h). 4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro. 5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese. 6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all', comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
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