Art. 2
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione
In vigore dal 25 nov 2004
1. Le amministrazioni comunali di cui all' che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse di cui all', comma 1, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui allo stesso , comma 1, i relativi programmi di intervento sia al Ministero delle attività produttive che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.
4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai comuni in accordo con il Ministero delle attività produttive, di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio degli interventi realizzati con il programma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-2