Art. 3
Azioni finanziabili
In vigore dal 25 nov 2004
1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:
a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;
b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa;
c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;
d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;
e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale;
f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;
g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento;
i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-3