Art. 6

Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese

In vigore dal 25 nov 2004
1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda. 2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi del successivo , comma 3. 3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale. 4. Il Comune può stabilire per l'approvazione delle domande delle priorità attinenti l'attività economica e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado. 5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro centoventi giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione. 6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento. 7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del quaranta per cento. 8. Il Comune può approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione, variazioni del progetto e deve altresì indicare nel bando e nel provvedimento di concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata. 9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.
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