Art. 8
Disponibilità finanziarie
In vigore dal 25 nov 2004
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i Comuni - sulla base delle risorse di cassa disponibili - in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. Allo stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del Comune ovvero quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per le attività di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e sociale.
3. I Comuni devono destinare una quota non inferiore al sessanta per cento delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'. La quota parte delle risorse residue è assegnata agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'. Il Comune per le attività di cui all' nonché del comma 2 dell' può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con procedure di scelta ad evidenza pubblica.
4. Le spese di cui all' sostenute dal Comune per l'elaborazione e la gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli investimenti per l'attuazione dell' nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attività di promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonché le spese per l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli interventi di cui al comma 4 dell' sono poste a carico delle risorse assegnate alla concessione delle agevolazioni alle imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.
5. Le disponibilità di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di cui all' che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle attività produttive sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno - su motivata istanza da parte del Comune.
6. Le disponibilità di cui al comma 3, relative alla concessione delle agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al Ministero.
Questi, su motivata istanza del Comune, può concedere una proroga al predetto termine per un massimo di un anno.
7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell' non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità delle somme stesse sono restituite al Ministero delle attività produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si verifica il pagamento.
8. Il Ministero delle attività produttive provvede ad informare annualmente i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-8