Art. 5
Spese ammissibili alle agevolazioni
In vigore dal 25 nov 2004
1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all' le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto.
Tali spese possono riguardare:
a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;
c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere agevolazioni a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di attività non superiore a ventiquattro mesi.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di agevolazioni, nel limite di cui all', comma 1, per l'acquisto di beni con locazione finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-09-14;267#art-5