Capo III
Art. 13
Cause di revoca dell'assegnazione
In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa;
b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all', comma 3;
c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-13