Capo III

Art. 8

Organi competenti all'assegnazione

In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del CNVVF. 2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Organi competenti all'assegnazione (Art. 8 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo