Capo II
Art. 5
Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio
In vigore dal 21 nov 2003
Durata dell'assegnazione, rilascio
e recupero coattivo dell'alloggio
1. L'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso.
L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi.
L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.
2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, è disciplinato dalle disposizioni dell'.
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