Capo II

Art. 5

Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio

In vigore dal 21 nov 2003
Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio 1. L'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio. 2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, è disciplinato dalle disposizioni dell'.
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Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio (Art. 5 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo