Capo III
Art. 9
Procedimento di assegnazione
In vigore dal 21 nov 2003
1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo procedimento.
2. L'avvio del procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione.
3. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri:
a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10;
b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per:
1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50;
2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00;
3) alloggio in coabitazione, punti 0,50;
c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per:
1) coniuge convivente a carico, punti 1,50;
2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00;
3) per genitore convivente a carico, punti 0,50;
4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap con una invalidità superiore al 70%, punti 2,00;
5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00.
4. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera a) e la maggiore anzianità di servizio.
5. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai sensi dell' adotta il provvedimento di assegnazione, da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario.
7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore regionale od interregionale competente può delegare al comando stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e all'adozione del provvedimento di assegnazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-9