Capo III

Art. 9

Procedimento di assegnazione

In vigore dal 21 nov 2003
1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo procedimento. 2. L'avvio del procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione. 3. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri: a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10; b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per: 1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50; 2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00; 3) alloggio in coabitazione, punti 0,50; c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per: 1) coniuge convivente a carico, punti 1,50; 2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00; 3) per genitore convivente a carico, punti 0,50; 4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap con una invalidità superiore al 70%, punti 2,00; 5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00. 4. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera a) e la maggiore anzianità di servizio. 5. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo. 6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai sensi dell' adotta il provvedimento di assegnazione, da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario. 7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore regionale od interregionale competente può delegare al comando stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e all'adozione del provvedimento di assegnazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedimento di assegnazione (Art. 9 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo