Capo II
Art. 6
Spese ed oneri accessori
In vigore dal 21 nov 2003
1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi i seguenti oneri:
a) le spese di ordinaria manutenzione e quelle per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile da riscaldamento e dell'eventuale gas di rete, per le conversazioni telefoniche, per la tassa per i rifiuti solidi urbani e per l'eventuale passo carrabile, qualora dovuto;
b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.
2. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:
a) le spese di straordinaria manutenzione;
b) le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio e quella della sua consegna al successivo assegnatario.
3. Ciascun alloggio è fornito di un contatore separato da quello della sede di servizio, per i consumi di acqua, energia elettrica e gas. Nel caso in cui l'ente erogatore dichiari l'impossibilità tecnica dell'installazione o qualora l'installazione comporti rilevanti oneri per l'Amministrazione e l'incompatibilità di un corretto rapporto costi-benefici sia attestata dal competente ufficio provinciale del territorio, i consumi sono calcolati forfetariamente dall'ufficio del territorio medesimo. In caso di mancata installazione di contatori separati, il versamento dell'importo dei consumi è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-6