Capo II
Art. 4
Organi competenti all'assegnazione
In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione degli alloggi di cui all', comma 1, è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-4