Capo II

Art. 4

Organi competenti all'assegnazione

In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione degli alloggi di cui all', comma 1, è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale. 2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
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Organi competenti all'assegnazione (Art. 4 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo