Capo III
Art. 15
Recupero coattivo dell'alloggio
In vigore dal 21 nov 2003
1. Nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati negli , comma 3, e 14, commi 2 e 3, l'organo competente all'assegnazione inoltra al prefetto competente per territorio la richiesta di adottare un'apposita ordinanza di recupero coattivo. L'ordinanza è adottata entro trenta giorni successivi dalla scadenza del predetto termine ed è notificata all'interessato in via amministrativa.
2. Nell'ordinanza di cui al comma 1 è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio, che non può comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.
3. Alla data stabilita il recupero coattivo è eseguito in via amministrativa da uno o più rappresentanti designati dal prefetto, assistiti dalla forza pubblica, anche nell'ipotesi in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza prefettizia di recupero, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.
4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, l'inventario particolareggiato dei beni rinvenuti nell'alloggio.
5. Il servizio di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento dei mobili e delle masserizie e la relativa copertura assicurativa sono affidati ad idonea impresa. Le conseguenti spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono erogate dall'Amministrazione, che si rivale nei confronti dell'utente a norma di legge.
Storico versioni
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