Capo III
Art. 14
Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
In vigore dal 21 nov 2003
Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza
e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli , l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio è fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all', comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento.
3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all', comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio può essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.
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