Capo III

Art. 16

Canone, spese ed oneri accessori

In vigore dal 21 nov 2003
1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di servizio è determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione, dall'ufficio provinciale del territorio competente ed è aggiornato automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 2. Il versamento del canone mensile è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo