Capo III
Art. 16
Canone, spese ed oneri accessori
In vigore dal 21 nov 2003
1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di servizio è determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione, dall'ufficio provinciale del territorio competente ed è aggiornato automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
2. Il versamento del canone mensile è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-10-06;296#art-16