Capo IV

Art. 18

Spese ed oneri accessori

In vigore dal 21 nov 2003
1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti agli arredi e materiali di casermaggio ed ai servizi strettamente connessi alla funzionalità degli alloggi, sono a carico dell'Amministrazione. 2. Gli importi inerenti al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento sono a carico del fruitore dell'alloggio, quale spesa fissa forfetaria da aggiornare annualmente da parte dell'ufficio provinciale del territorio. 3. Gli importi delle spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio collettivo di servizio sono posti a carico dell'utente.
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