Art. 8 · Organi competenti all'assegnazione
Capo III

Art. 8

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Organi competenti all'assegnazione

In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del CNVVF. 2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.
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