Art. 13 · Cause di revoca dell'assegnazione
Capo III

Art. 13

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Cause di revoca dell'assegnazione

In vigore dal 21 nov 2003
1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa; b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all', comma 3; c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.
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