Capo III

Art. 13

Rassegne e festival

In vigore dal 18 apr 2002
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica. 3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, alle condizioni e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.
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Rassegne e festival (Art. 13 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo