Capo IV
Art. 18
Disposizioni transitorie
In vigore dal 18 apr 2002
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 196
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-18